

IMPUGNAZIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE E DECRETO INGIUNTIVO | |
S.U. Cassazione 27 febbraio 2007, n°4421 Risolvendo un contrasto giurisprudenziale le SU della Corte di Cassazione con la recentissima sentenza 27 febbraio 2007, n°4421 hanno stabilito che «il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo - ottenuto dall’amministratore contro il condomino in mora – non può sospendere il processo (ex art. 295 c.p.c.) in attesa della definizione del giudizio di impugnazione della delibera assembleare (ex art. 1137 c.c.) posta a fondamento del provvedimento monitorio, mancando tra le due cause un rapporto di pregiudizialità necessaria». | |
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI, VALIDITA' DELLE DELIBERE CONDOMINIALI | |
Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 6625 del 05/04/2004 Requisito fondamentale per la validità della deliberazione condominiale in seconda convocazione e' che deve necessariamente riportare un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio (art. 1136 c.c.), essendo del tutto irrilevante che la "minoranza" contraria possa rappresentare un valore della proprietà superiore a quello della maggioranza. L'art 1136 c.c. prevede un doppio quorum costitutivo e un doppio quorum deliberativo, con la espressa menzione che i voti favorevoli devono rappresentare "l a maggioranza" degli intervenuti e almeno la metà del valore (quest'ultimo quorum può non essere "maggioranza" solo in caso di assemblea totalitaria, ma anche in tal caso non sarebbe comunque "minoranza"); il terzo comma dell' art in questione fissa (implicitamente) il quorum di presenza ad un terzo dei partecipanti al condominio che rappresenti almeno un terzo del valore, ponendo lo stesso doppio quorum come limite minimo per la validità delle deliberazioni. Pertanto, se dovessero partecipare all'assemblea solo un terzo dei condomini si otterrà una deliberazione valida solo se approvata all'unanimità, mentre in caso di più nutrita partecipazione, la deliberazione sarà soggetta comunque al raggiungimento, da parte della maggioranza dei votanti a favore, del doppio quorum. | |
DELIBERA ASSEMBLEARE E DESTINAZIONE DI UN'AREA COMUNE A PARCHEGGIO | |
Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2006, n. 16228 La delibera assembleare che, nel destinare un'area comune a parcheggio di autovetture, ne disciplini l'uso escludendo uno dei condomini, è nulla se il relativo verbale non è sottoscritto da tutti i condomini, atteso che la relativa determinazione, modificando il regolamento di condominio, produce vincoli di natura reale su beni immobili ed è, quindi, soggetta all'onere della forma scritta ad substantiam. | |
CRITERI DI RIPARTIZIONE SPESE TRA USUFRUTTUARIO E NUDO PROPRIETARIO | |
Corte Di Cassazione Sez. II, 27 ottobre 2006, n. 23291 Quando la porzione di immobile facente parte di un condominio è oggetto di usufrutto e di nuda proprietà, l'atto dal quale tale situazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibile erga omnes (e quindi anche al condominio), il quale è tenuto ad osservare le norme dettate dagli art. 1004 e 1005 c.c. in ordine alla ripartizione delle spese fra usufruttuario e nudo proprietario. La ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario, trova il suo fondamento negli artt. 1004 e 1005 c.c. e che, quanto alla individuazione dei soggetti passivi dell'obbligo nei confronti del condominio, anche le spese dell'usufruttuario si configurano come obbligazioni propter rem, non è consentito all'assemblea di interferire sulla imputazione e sulla ripartizione, non rientrando nei poteri dell'organo deliberante introdurre deroghe ai criteri di ripartizione, fissati dalla legge in ragione dalla natura stessa delle spese, in quanto eventuali deroghe verrebbero incidere sui diritti individuali, con la conseguenza che, per legge, le spese devono essere imputate e ripartite in sede di approvazione del bilancio secondo la loro funzione ed il loro fondamento, spettando all'amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere le spese, secondo la natura di esse, ai diversi soggetti obbligati, anche nel caso in cui l'assemblea non abbia provveduto ad individuarli. | |