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SPESE DI POTATURA ALBERI SU SUOLO DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI UN SOLO CONDOMINO

Corte Di Cassazione, 18 aprile 1994, n. 3666


Alle spese di potatura degli alberi, che insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti, tuttavia, a contribuire tutti i condomini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso.


DISTRIBUZIONE LETTERE AI VARI CONDOMINI CON CRITICHE AL'AMMINISTRATORE.

Corte di Cassazione, 29 Luglio 2008, n. 31596


Il condomino che scrive agli altri proprietari una lettera nella quale si critica l’amministratore - accusandolo di usare in modo improprio, illegale ed arbitrario i poteri di amministratore e dichiarando falsità - non commette il delitto di diffamazione, nel caso in cui non vi sia un’aggressione alla sfera morale della persona, ma soltanto una censura delle attività svolte dallo stesso.

Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha precisato anche che si può contestare l'amministratore "usando frasi certamente aspre perché è fuori dubbio che a ciascun condomino spetta il diritto di controllare i comportamenti dell’amministratore e di denunciare eventuali riscontrate irregolarità".


COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA ALL'INTERNO DELLA PROPRIETA' ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO

Corte di Cassazione, 17 marzo 2008, n. 7143


Nel condominio degli edifici la costruzione da parte di un condomino di una tettoia di copertura all'interno della sua proprietà esclusiva non integra violazione delle norme che regolamentano l'uso della cosa comune - art. 1102 c.c. - neppure se essa sia ancorata al muro perimetrale comune, se la costruzione della tettoia non contrasti con la destinazione del muro e non esclude agli altri condomini un pari uso per la restante parte.


RESPONSABILITA' PENALE DELL'AMMINISTRATORE

Cass. pen., sez. III, 14 aprile 1976, n. 4676


La responsabilità penale dell'amministratore di condominio va considerata e risolta nell'ambito del capoverso dell'art. 40 Cod. pen., che stabilisce che 'non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, necessario, in forza di tale norma, l'esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto, e quindi anche dal diritto privato, e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com'è nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l'amministratore.


OBBLIGO DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE DI RIMUOVERE PERICOLI PER ROVINA DI PARTI COMUNI


Negli edifici condominiali, l'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti comuni della costruzione - la cui violazione integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 677 cod. pen. - incombe sull'amministratore, pur potendo esso risorgere in via autonoma a carico dei singoli condomini qualora, per cause accidentali, l'amministratore non possa adoperarsi allo scopo suindicato con la necessaria urgenza. L'amministratore è infatti titolare "ope legis" - salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari - non solo del dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e servizi comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1130 nn. 3 e 4 cod. civ., ma Cass. pen., sez. I, 7 agosto 1996 , n. 7764 anche del potere di "ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente" con l'obbligo di "riferirne nella prima assemblea dei condomini", ai sensi dell'art. 1135 comma secondo cod. civ., di talché deve riconoscersi in capo allo stesso l'obbligo giuridico di attivarsi senza indugio per la eliminazione delle situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione della regola del "neminem laedere".


RESPONSABILITA' PENALE DEL SINGOLO PROPRIETARIO

Cass. pen., sez. VI, 24 luglio 1980, n. 9206


La responsabilità del singolo condomino per la contravvenzione all'art. 677 Cod. pen. può essere affermata solo quando il pericolo di rovina abbia avuto origine nell'ambito della parte di edificio della quale il condomino stesso è proprietario esclusivo, perché al compimento dei lavori delle parti comuni debbono provvedere, secondo i casi, l'amministratore o l'assemblea dei condomini, mentre ciascun condomino, per la disposizione dell'art. 1134 Cod. civ., ha la facoltà e non l'obbligo di anticipare le somme necessarie per i lavori urgenti.




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