Principi deontologici dell’amministratore di condominio |
Titolo I
PRINCIPI GENERALI |
Articolo 1 |
L’amministratore di condominio deve conformare la propria condotta professionale ai principii di probità, lealtà e fedeltà. |
Articolo 2 |
L’amministratore deve curare costantemente l’aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l’acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie che la riguardano. |
Titolo II
RAPPORTI CON I CONDÒMINI |
Articolo 3 |
L’amministratore deve attenersi al mandato che gli viene conferito dall’assemblea condominiale che lo ha nominato, svolgendo con correttezza e competenza le funzioni che gli sono assegnate ed evitando che, nel suo operato, si generi un conflitto d’interessi. |
Articolo 4 |
Nell’esercizio dell’attività professionale l’amministratore è tenuto al rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30/6/2003, n. 196) e alla conservazione, con ogni cura, dei documenti ricevuti e di quelli, che sono di proprietà del condominio, che abbia redatto o acquisito in ragione del suo incarico e che dovrà esibire ogni qualvolta ne faccia richiesta un avente diritto e, comunque, consegnare al termine dell’incarico. |
Articolo 5 |
L’amministratore nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni al fine di tutelare gli interessi dei condòmini deve, tra l’altro¹: |
a) | curare con diligenza la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di contabilità e dell’anagrafe condominiale; |
b) | provvedere all’invio dei verbali di assemblea sia agli assenti che ai presenti con la massima sollecitudine; |
c) | aprire un conto corrente bancario o postale separato per ciascun condominio amministrato; |
d) | informare i condòmini con la massima urgenza di qualsiasi azione giudiziale promossa da o contro il condominio; |
e) | provvedere, anche mediante il ricorso a specifiche forme assicurative, affinché i condòmini siano tutelati con riguardo ai rischi connessi all’esercizio della sua attività professionale. |
Titolo III
RAPPORTI CON GLI AMMINISTRATORI |
Articolo 6 |
L’amministratore, nei rapporti con gli altri amministratori, deve comportarsi secondo principi di correttezza e reciproco rispetto, e dovrà astenersi da ogni azione diretta a provocare danni ingiusti. |
Articolo 7 |
E’ fatto divieto all’amministratore di svolgere, in qualsivoglia forma, concorrenza sleale; in particolare gli è vietato di sostituirsi ad un collega senza averlo previamente avvertito ed avere avuto notizia della definizione dei rapporti fra questi ed il condominio. |
Articolo 8 |
L’amministratore che subentri nell’incarico ad un collega deve agire nei suoi confronti con la massima obiettività, richiedendogli sempre i necessari chiarimenti; allo stesso modo l’amministratore che abbia esaurito il mandato è tenuto a fornire al collega subentrante la necessaria collaborazione nel chiarire e nel risolvere i rapporti pregressi ed a fornirgli la documentazione relativa a detti rapporti, nonché quella prevista dall’articolo 4. |
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI |
Articolo 9 |
L’amministratore non può avere interessi in imprese produttrici o commerciali che svolgano attività al servizio del soggetto amministrato, né può percepire, oltre a quelli stabiliti dall’assemblea condominiale, ulteriori compensi da terzi o trarre altrimenti vantaggio in relazione agli atti compiuti in esecuzione del mandato conferitogli. |
Articolo 10 |
E’ fatto obbligo all’amministratore di rinunciare al mandato qualora il condominio deliberi di intraprendere azioni in pregiudizio ai terzi palesemente temerarie o contrarie alle leggi o ai regolamenti. Parimenti deve rinunciare al mandato ogni qualvolta vengano da lui pretesi comportamenti od azioni in contrasto con le regole di una corretta amministrazione e/o con la dignità ed onorabilità professionale. |
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¹ Si tratta di un elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività che deve svolgere l'amministratore. |
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A cura del Coordinamento Condominiale Confedilizia |